Regolamento della Commissione Nazionale Valutazione Film

Art. 1
Scopi

La Commissione Nazionale per la Valutazione dei Film (di seguito “Commissione”) è un organo tecnico pastorale che ha come scopo specifico quello di dare, per mandato dell’Episcopato italiano, una valutazione e classificazione dei film sotto il profilo morale e a fini pastorali.

Art. 2
Compiti

Compito primario della Commissione è la valutazione e classificazione pastorale dei film in base ai criteri approvati dalla Presidenza della CEI. Alla stessa Commissione competono, inoltre, i seguenti compiti:
a) definire ed aggiornare i criteri di valutazione e classificazione dei film da sottoporre all’approvazione della Presidenza della CEI;
b) tramite l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali intrattenere rapporti di reciproca informazione e collaborare alla funzione formativa e informativa nel campo della cinematografia con persone, con enti ecclesiastici, aggregazioni e organismi pastorali operanti nell’ambito della comunicazione sociale (agenzie, quotidiani e settimanali cattolici, organismi ecclesiali rappresentativi di emittenti locali radiofoniche e televisivi, Servizio Informatico CEI);
c) svolgere attività di studio e di consulenza per quei fenomeni e problemi della cinematografia che comportano implicanze pastorali.

Art. 3
Composizione

§ 1. Essa è composta di sacerdoti, religiosi e laici qualificati per dottrina, prudenza pastorale ed esperienza nel campo della cinematografia e della comunicazione sociale, nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
§ 2. La Presidenza della CEI nomina, tra i componenti della Commissione, il Presidente, uno o più Vice-Presidenti e un Segretario.
§ 3. I commissari di cui al § 1 durano in carica tre anni.
Il numero dei membri della Commissione può variare, a giudizio della stessa Presidenza della CEI, secondo le opportunità, anche nel corso del triennio.
I nuovi membri restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

Art. 4
Rapporti della Commissione con l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali

La Commissione per la sua attività si avvale dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

Art. 5
Conduzione tecnico-organizzativa

La Presidenza della CEI può affidare la conduzione tecnico-organizzativa della Commissione a un organismo o a un ente ecclesiale di sicura competenza e affidabilità.
La natura, le modalità e le condizioni economiche di tale gestione e le forme di reciproca collaborazione fra la Commissione e l’ente di cui al primo comma sono regolate da convenzione.
Verificandosi l’eventualità di cui al primo comma, il Segretario della Commissione sarà designato dalla Presidenza della CEI, a norma dell’art. 3, § 2, sentiti i moderatori dell’ente gestore.

Art. 6
Compiti del Presidente

E’ compito del Presidente:
a) moderare i dibattiti per la valutazione dei film e la loro classificazione;
b) richiedere, quando lo ritenga opportuno, una seconda visione del film;
c) dare autenticità alla valutazione e classificazione dei film espresse dalla Commissione, firmando la scheda di cui all’art. 8, lett. c);
d) presentare alla Presidenza della CEI relazione annuale sul lavoro della Commissione.

Art. 7
Compiti dei Vice-Presidenti

§ 1. Il Vice-Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
§ 2. Il Presidente può delegare l’esercizio di alcune funzioni ai Vice-Presidenti.
§ 3. Le funzioni di cui all’art. 6, lett. a), in caso di assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti, possono essere delegate dallo stesso Presidente ad altro sacerdote membro della Commissione.

Art. 8
Compiti del Segretario

Al Segretario compete:
a) regolare e registrare la presenza dei membri della Commissione;
b) inoltrare in tempo utile le valutazioni e le classificazioni alla stampa e ai centri di informazione e divulgazione sulla base di un piano concordato tra l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali e l’organismo preposto alla conduzione della Commissione;
c) redigere, per ciascun film, la scheda di valutazione sulla base delle conclusioni maturate dal dibattimento tra i componenti della Commissione;
d) curare la documentazione e l’archivio anche su supporto elettronico;
e) predisporre il lavoro della Commissione, compresa la programmazione dei film da visionare, previa intesa con l’organismo responsabile della conduzione.

Art. 9
Sala di proiezione

La Commissione utilizza i locali (sala di proiezione e locali annessi) di proprietà della CEI, siti in Roma Via Aurelia, n. 468, messi a disposizione dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.
Le modalità e le condizioni d’uso sono regolate dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, al quale i concessionari sono comunque e sempre tenuti a rispondere del loro operato.

Art. 10
Consultori

Il Presidente della Commissione può designare, in via eccezionale, come consultori persone esperte che possano dare un contributo alla realizzazione dei fini specifici della Commissione stessa. I consultori, qualora partecipino alla visione dei film con la Commissione, esprimono il loro motivato parere sul film visionato, ma non hanno diritto di voto.

Art. 11
Proiezioni

§ 1. I membri della Commissione sono tenuti ad assicurare la loro partecipazione alla visione dei film, assistendo all’intera proiezione ed esprimendo il proprio giudizio motivato, in media almeno per un giorno la settimana, concordato con il Segretario. La presenza alle proiezioni non può essere condizionata da una scelta personale sui film che si considerano graditi. A tal fine il Segretario è tenuto a non anticipare a nessuno, neppure in via riservata, i titoli dei film programmati.
§ 2. Il diritto di voto è riconosciuto soltanto ai membri della Commissione nominati dalla CEI.
Per la validità delle decisioni in merito alle classificazioni e alle valutazioni pastorali occorre la maggioranza (50%+1) dei presenti e la presenza di almeno tre membri.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
§ 3. La visione dei film deve considerarsi sempre “riservata”.
Nessun estraneo può assistervi, salvo espresso invito del Presidente o di uno dei Vice-Presidenti, e in tal caso senza diritto di voto.

Art. 12
Visioni esterne

Nei casi in cui la Commissione, per difficoltà oggettive legate soprattutto alla indisponibilità delle copie dei film, non sia mesa in grado di svolgere le proprie mansioni presso la sede istituzionale, il Segretario della Commissione, d’intesa con l’organismo preposto alla conduzione della Commissione stessa, è autorizzato a programmare visioni esterne anche per garantire la maggior tempestività possibile delle valutazioni pastorali sui film di prossima uscita o già usciti nei locali di pubblico spettacolo. Per le visioni esterne (anteprime, festival, prime in sala pubblica, ecc.) le classificazioni e le valutazioni pastorali saranno considerate:
a) definitive, se espresse da non meno di tre componenti la Commissione (minimo di collegialità);
b) preventive, se espresse da meno di tre componenti la Commissione. Le classificazioni preventive, agli effetti della programmazione nelle sale comunque dipendenti dall’autorità ecclesiastica, hanno valore vincolante fino alla emanazione di quelle definitive.

Art. 13
Modifiche

Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dalla Presidenza della CEI su proposta della Segreteria Generale della CEI stessa.

Regolamento_CNVF_8luglio2003

Ricerca Film - SerieTv
Ricerca Film - SerieTV